IL PRETORE
 Osserva
   Con ricorso depositato il 20 ottobre 1995 Fassio Ezio  esponeva  di
 essere  invalido civile con riduzione  della capacita' lavorativa del
 70% a causa di "sacro-ileite bilaterale e  coxite  destra  con  grave
 difficolta' alla  deambulazione":
     che  in  conseguenza  di tale menomazione il servizio di medicina
 legale  dell'USSL  gli  aveva  prescritto  giorni  trenta   di   cure
 climatiche in localita' marina;
     che, presentata istanza per ottenere il congedo straordinario, ex
 art.  13,  comma  sesto,  legge  n. 638/1983, il comune di Asti, alle
 dipendenze del quale prestava attivita' lavorativa, aveva respinto la
 domanda sulla base  di quanto disposto dall'art. 22  della  legge  n.
 724/1994,  che  sancisce  la abrogazione di tutte le disposizioni che
 prevedono la possibilita'  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
 pubbliche  di essere collocati in congedo straordinario per attendere
 alle cure climatiche... con esclusione dei casi previsti dal  secondo
 comma dell'art. 37  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
   Chiedeva  che  il pretore adito dichiarasse che l'art. 22, comma 25
 del succitato decreto, doveva essere    interpretato  nel  senso  che
 dalla  limitazione  dei  benefici  sono  esclusi  non solo i soggetti
 indicati dall'art. 37  d.P.R. n. 3/1957, ma anche mutilati e invalidi
 civili,  o,  in  subordine  venisse   sollevata   la   questione   di
 costituzionalita'  della  norma,  per  contrasto con l'art. 32, primo
 comma e art. 3  della  Costituzione,  in  quanto  ingiustificatamente
 esclude questi ultimi dal diritto alle cure.
   Costituendosi   in  giudizio,  il  comune  di  Asti,  ribadendo  la
 legittimita' del diniego opposto alla richiesta di  congedo formulata
 dal ricorrente, non si opponeva a che  venisse  deferita  alla  Corte
 costituzionale  la  questione di costituzionalita' dell'art. 22 legge
 n. 724/1994.
   E' indubbio dche la predetta norma debba  essere  interpretata  nel
 senso e con il significato attribuitogli dal comune di Asti.
   L'esclusione  degli  invalidi  civili, dai congedi straordinari per
 cure  termali,  climatiche  non  puo'  attribuirsi  infatti  -   come
 prospettato   dal   ricorrente   -   ad  una  mera  dimenticanza  del
 legislatore, ostando a detta integrazione il confronto tra l'art.  42
 legge n. 537/1993 e l'art. 22 legge n. 724/1994.
   Il  legislatore del 1993, nell'evidente scopo di contenere la spesa
 pubblica, aveva abolito  con  l'art.  42  tutte  le  disposizioni  in
 materia  di  congedo  straordinario per cure termali per i dipendenti
 delle pubbliche amministrazioni, quello del 1994, pur confermando  in
 via  generale  l'abrogazione  di  tale beneficio, ha inteso far salvo
 tale diritto nei confronti dei mutilati o invalidi di  guerra  o  per
 servizio.
   Ritiene  il giudicante che la norma cosi' interpretata, si presti a
 censure di incostituzionalita'  sotto  il  profilo  della  violazione
 dell'art. 3 e dell'art. 32, primo comma della Costituzione.
   L'art.  37, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato
 dalla legge n.  724/1994,  sancisce  che  "il  congedo  straordinario
 compete  di diritto quando l'impiegato, mutilato o invalido di guerra
 o per servizio, debba attendere alle cure richieste  dallo  stato  di
 invalidita'".
   Allorche' veniva emanata la soprarichiamata normativa, non esisteva
 nel  nostro  ordinamento la categoria dei mutilati o invalidi civili,
 categoria definita e disciplinata solo successivamente con  la  legge
 30 marzo 1971, n. 188.
   L'art.  2,  comma  terzo  di  tale  legge  equipara  totalmente  la
 categoria dei mutilati e invalidi civili  con  quelli  per  cause  di
 guerra,  di  lavoro,  di  servizio:  infatti  e' detto che pur avendo
 diritto tutti agli stessi benefici in quel momento (1971), alle altre
 categorie provvedono  altre  leggi  (fermo  restando  ovviamente,  il
 diritto ad un pari trattamento).
   L'equiparazione   tra  le  diverse  categorie  diventa  di  palmare
 evidenza con la legge n. 638/1983,  la  quale  prevede  all'art.  13,
 comma   sesto   che   i  congedi  straordinari,  le  aspettative  per
 infermita', ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non
 possono essere concessi per cure... climatiche ad eccezione di quelli
 spettanti agli invalidi per cause di guerra, di servizio, del  lavoro
 e  ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale
 superiore ai due terzi.  E ancora: la legge 11 febbraio 1980,  n.  18
 nell'attribuire   ai  mutilati  e  agli  invalidi  civili  totalmente
 inabili, indennita' di accompagnamento,  ha  equiparato  la  suddetta
 indennita' a quella goduta dai grandi invalidi di guerra.
   Come esattamente osservato dal ricorrente, il criterio adottato dal
 legislatore  per  concedere o negare il diritto a talune prestazioni,
 e' la natura della invalidita' e non la causa.
   Prova ne e' il  fatto  che  sono  ricompresi  nella  categoria  dei
 soggetti  aventi  diritto  ai  benefici  della legge   n. 638/1983, i
 ciechi e i  sordomuti,  la  cui  invalidita'  ha  normalmente  natura
 "civile", trattandosi di patologie  congenite.
   Lo  stesso Consiglio di Stato affrontando lo specifico problema del
 congedo straordinario, ha confermato che tale congedo (previsto dalla
 legge n. 118/1971 per mutilati e invalidi civili), non  e'  nulla  di
 diverso  rispetto  al  beneficio  di cui all'art. 37 legge n. 3/1957.
 (Par. III, 911/74, 8 febbraio 1997).
   L'art. 22,  comma  venticinquesimo,  legge  n.  724/1994  introduce
 pertanto   una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  due
 categorie di  soggetti,  egualmente  "invalidi"  (benche'  per  cause
 diverse)  che  necessitano  in maniera imprescindibile di quelle cure
 per la sopravvivenza fisica e lavorativa; tale limitazione si risolve
 in una lesione del bene della salute, riconosciuto dalla stessa Corte
 costituzionale quale diritto primario e assoluto (sent. n. 88 del  26
 luglio 1979).
   Nello  stesso  senso  deve  essere  letta  la  sentenza della Corte
 costituzionale n. 559 del 10 dicembre 1987, laddove e' detto  che  il
 divieto  ad  una  rigida  predisposizione  dei tempi di fruizione del
 congedo  per  cure  idrotermali  e'   incostituzionale,   in   quanto
 "l'impedimento a fruire delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze
 terapeutiche  si  traduce  in  violazione  del  diritto primario alla
 salute".
   Considerato   pertanto   che   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  non  e'  manifestamente  infondata e che la stessa e'
 rilevante, atteso che la norma  in  oggetto  e'  l'ostacolo  unico  e
 decisivo all'accoglimento della domanda.